Tribunale di Verona, sentenza del 15.07.2020
In relazione ad una richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di diritti reali derivanti da una vertenza ereditaria, con sentenza del 15.07.2020 il Tribunale di Verona ha rilevato un evidente intento dilatorio da parte dei convenuti.
In particolare, uno dei convenuti eccepiva, in corso di giudizio, la necessità di esperire la procedura di mediazione, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziale, pur essendo il procedimento scaturito dall'inadempimento degli accordi pattuiti a definizione del contenzioso ereditario, per il quale già era stata espletata la procedura di mediazione.
Per tale ragione, parte attrice instaurata la mediazione alla quale, però, il medesimo convenuto che l’aveva invocata ed eccepita non aderiva.
Inoltre, parte convenuta dapprima dichiarava in udienza di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ma successivamente non dava seguito alla parola data.
Tale condotta dimostra un evidente intento dilatorio, nonché l’assoluta mancanza di volontà conciliativa.
Anche l'’altro convenuto si era presentato personalmente in udienza per il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice ed aveva dichiarato di aderire alla ipotesi conciliativa formulata, senza successivamente mostrare alcuna seria intenzione di dare esecuzione alla conciliazione.
Per tutte le ragioni sopra menzionate, il Tribunale di Verona, ravvisando e ribadendo un evidente intento dilatorio, accoglieva le richieste attoree e condannava le controparti al pagamento di una somma ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte attrice per promuovere la procedura di mediazione.
In particolare, uno dei convenuti eccepiva, in corso di giudizio, la necessità di esperire la procedura di mediazione, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziale, pur essendo il procedimento scaturito dall'inadempimento degli accordi pattuiti a definizione del contenzioso ereditario, per il quale già era stata espletata la procedura di mediazione.
Per tale ragione, parte attrice instaurata la mediazione alla quale, però, il medesimo convenuto che l’aveva invocata ed eccepita non aderiva.
Inoltre, parte convenuta dapprima dichiarava in udienza di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ma successivamente non dava seguito alla parola data.
Tale condotta dimostra un evidente intento dilatorio, nonché l’assoluta mancanza di volontà conciliativa.
Anche l'’altro convenuto si era presentato personalmente in udienza per il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice ed aveva dichiarato di aderire alla ipotesi conciliativa formulata, senza successivamente mostrare alcuna seria intenzione di dare esecuzione alla conciliazione.
Per tutte le ragioni sopra menzionate, il Tribunale di Verona, ravvisando e ribadendo un evidente intento dilatorio, accoglieva le richieste attoree e condannava le controparti al pagamento di una somma ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte attrice per promuovere la procedura di mediazione.
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