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Sentenza

Mancata partecipazione alla Mediazione: condanna alle spese ex art. 92 e 88 c.p.c. anche per la parte non soccombente

Mancata partecipazione alla Mediazione: condanna alle spese ex art. 92 e 88 c.p.c. anche per la parte non soccombente

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Tribunale di Roma, sentenza del 30-11-2017

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c.
Tale principio è stato perfettamente applicato dal Tribunale di Roma nella sentenza in commento in quanto, a seguito della mancata partecipazione a ben 3 incontri disposti dal mediatore, il Giudice ha ritenuto opportuno derogare il principio generale secondo il quale le spese seguono la soccombenza.
Tale deroga è stata possibile non in conseguenza della previsione contenuta nell’articolo 96 (che richiede la sussistenza della soccombenza), ma grazie alla previsione dell’art 92 del c.p.c. nella parte in cui realizza un chiaro richiamo al dovere di lealtà processuale delle parti (art 88 c.p.c.).
Dunque non partecipare alla mediazione, che è sempre più considerata dal legislatore un istituto idoneo a garantire alla società una giustizia dai tempi umani, è comportamento dal quale può discendere la condanna alla spese anche per la parte non soccombente.
 

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