Tribunale di Roma, sentenza 26.3.2015
Deve essere ben chiaro in primo luogo che giammai la mancata comparizione in sede di mediazione potrà costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica, che dovrà sempre essere risolta esclusivamente in punto di diritto. Tuttavia, il giudice trae secondo le circostanze del caso concreto gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla mancata comparizione della parte chiamata in mediazione (obbligatoria o demandata) la quale può costituire integrazione di prove già acquisite, ovvero anche unica e sufficiente fonte di prova
Massimario
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