Tribunale di Arezzo, sentenza del 06/07/2018
Il giudice, dopo aver rilevato d'ufficio, entro la prima udienza, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell'azione ma deve, prima di tutto, assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Solo qualora, assegnato detto termine, nessuna delle parti si presenti alla mediazione, il giudice avrà la facoltà di dichiarare o meno la improcedibilità della azione.
Massimario
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