Tribunale di Treviso, sentenza del 11/04/2019
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo il mancato esperimento della procedura di mediazione costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione.
L’opponente che non introduce il tentativo di conciliazione, dunque, va incontro alla definitività del decreto ingiuntivo ex. art 653 c.p.c. Di conseguenza, data la definitività del decreto, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
L’opponente che non introduce il tentativo di conciliazione, dunque, va incontro alla definitività del decreto ingiuntivo ex. art 653 c.p.c. Di conseguenza, data la definitività del decreto, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Massimario
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