Tribunale di Cagliari, sentenza 08.2.2017
Il termine di quindici giorni disposto con ordinanza dal giudice per l'avvio della mediazione deve intendersi perentorio, sia in ragione della sua funzione che delle conseguenze decadenziali ad esso connesse.
Il mancato avvio della procedura conciliativa determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Il mancato avvio della procedura conciliativa determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
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Massimario
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