Tribunale di Roma, sentenza del 01/02/2018
Formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c è facoltà del giudice ricollegare alla mancata accettazione della stessa lo svolgimento della mediazione. In materia di responsabilità medica, infatti, prima di adire l'autorità giudiziaria è obbligatorio l'esperimento di un tentativo di mediazione o, in alternativa, lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva. Qualora si opti per la procedura di mediazione la mancata partecipazione di una delle parti, se non giustificata dalla presenza di validi motivi, autorizza il giudice ad escludere la ripetizione delle spese alla parte vincitrice in presenza della voliazione dei principi di lealtà e probità.
Massimario
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