Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 15.12.2017
Importante presa di posizione del Tribunale di Napoli Nord in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari. Secondo il giudicante l’onore di avviare il procedimento di mediazione grava sull’opposto e non, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con il provvedimento 24629/15, sull’opponente.
Il Giudice napoletano ritiene di dover dissentire dall’orientamento espresso dalla Corte di Legittimità rifacendosi al principio secondo il quale l’avvio del procedimento di mediazione è a carico di chi vuole far valere in giudizio un diritto.
Dunque, in materia di decreto ingiuntivo, a carico di colui che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di parte opposta.
L’opponente, infatti, non può essere chiamato ad avviare la mediazione per il sol fatto di utilizzare uno strumento ritenuto processualmente dispendioso come quello dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Quest’ultimo, infatti, è l’unico strumento che lo stesso ha a disposizione per far valere i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ingiunzione.
Il Giudice napoletano ritiene di dover dissentire dall’orientamento espresso dalla Corte di Legittimità rifacendosi al principio secondo il quale l’avvio del procedimento di mediazione è a carico di chi vuole far valere in giudizio un diritto.
Dunque, in materia di decreto ingiuntivo, a carico di colui che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di parte opposta.
L’opponente, infatti, non può essere chiamato ad avviare la mediazione per il sol fatto di utilizzare uno strumento ritenuto processualmente dispendioso come quello dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Quest’ultimo, infatti, è l’unico strumento che lo stesso ha a disposizione per far valere i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ingiunzione.
Massimario
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