Tribunale di Bologna, ordinanza del 19/07/2017
Non basta, per discostarsi dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziare che porre l’onere di avvio della mediazione in capo al debitore opponente significa aggravare ulteriormente la sua posizione. Le operazioni per l’avvio della mediazione, redazione ed invio della richiesta all’organismo con pagamento di poche decine di euro, non possono giustificare una negozazione dall’orientamento dominante. Obbligato a presentare l’istanza di mediazione è esclusivamente il debitore opponente.
Massimario
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