Tribunale di Roma, ordinanza 19.12.2016
Quando il giudice invita le parti ad avviare una mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, si tratta non più di un semplice invito, bensì di un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, un preventivo vaglio, l'esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.
Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo.
La violazione ingiustificata dell’invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 del codice di rito.
Per tali ragioni le parti devono partecipare personalmente in mediazione e superare il primo incontro informativo.
La violazione ingiustificata dell’invito del giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda, può costituire il presupposto per la condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 del codice di rito.
Massimario
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