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Sentenza

Nella mediazione demandata, a differenza che nella mediazione obbligatoria, la domanda riconvenzionale non trattata in sede conciliativa comporta l’improcedibilità del giudizio.

Nella mediazione demandata, a differenza che nella mediazione obbligatoria, la domanda riconvenzionale non trattata in sede conciliativa comporta l’improcedibilità del giudizio.

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Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza del 27 novembre 2014

Quale che sia la tipologia della mediazione, delegata o obbligatoria, essa deve sempre involgere l’intera controversia. Se vera è tale premessa, tuttavia, diverse sono le conseguenze a seconda che la mediazione obbligatoria o demandata, sia introdotta interamente o parzialmente. Nella mediazione obbligatoria per talune soltanto delle domande (ad esempio perché la sola domanda riconvenzionale attinge a materia di cui all’art. 5 c. 1 bis), l’aver proposto incompiutamente la domanda di mediazione, confinandola alla sola trattazione di tale riconvenzionale, condanna all’improcedibilità solo tale domanda, non propagandosi il vizio alle domande degli attori che soggette non vi siano. Nel caso della mediazione demandata dal giudice, la condizione di procedibilità prescinde dalla materia, tutte le domande, indifferentemente, quelle degli attori, quelle dei convenuti e quelle dei terzi, sono soggette a mediazione, e in questo caso l’aver confinato l’oggetto della mediazione ad una parte soltanto della controversia, comporta che l’improcedibilità si propaga a tutte le domande.

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