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Sentenza

Nelle controversie soggette sia alla mediazione obbligatoria sia alla negoziazione assistita, prevale la prima.

Nelle controversie soggette sia alla mediazione obbligatoria sia alla negoziazione assistita, prevale la prima.

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Tribunale di Prato, 27.04.2024, sentenza n. 343, Giudice Paola Compagna

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di divisione ereditaria, nella quale veniva eccepita l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • le domande oggetto del giudizio sono state oggetto di mediazione;
  • l’invito a procedere alla negoziazione assistita nell’ambito delle controversie relative al pagamento di somme non eccedenti 50.000 € è obbligatorio fuori dai casi di mediazione obbligatoria;
  • evidente è l’intento di evitare di imporre due condizioni di procedibilità, previlegiando il procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra i due istituti;
  • pertanto, nelle controversie soggette sia alla mediazione obbligatoria sia alla negoziazione assistita, chi intende promuovere il giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo in questi casi la negoziazione il carattere dell’obbligatorietà.
Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità. *

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