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Sentenza

Nello sfratto per morosità, disposto il mutamento del rito, l’onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria grava sul locatore.

Nello sfratto per morosità, disposto il mutamento del rito, l’onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria grava sul locatore.

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Tribunale di Benevento, 25.11.2024, sentenza n. 1970, Giudice Enrica Nasti

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità, che veniva opposto dall’intimato e per il quale veniva, quindi, disposto il mutamento del rito e concesso termine per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.

A quel punto, parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, deducendo che parte ricorrente non aveva adempiuto all’onere di attivare la mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • Spetta al locatore intimante introdurre la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità delle domande giudiziali;
  • Ciò in quanto l’onere di attivare la mediazione incombe su colui che intende esercitare un’azione riguardante una controversia in materia di locazione;
  • Anche se il provvedimento indica l’onere in capo alle parti, ove l’intimato opposto non abbia formulato una domanda riconvenzionale, la condizione di procedibilità incombe sulla parte che ha interesse a conseguire la pronuncia a proprio favore
  • Parte ricorrente non ha dimostrato di avere esperito la mediazione.
Per tale ragione, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario, in virtù dell’ammissione della parte resistente al patrocinio a spese dello Stato. *
 
 

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