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Sentenza

No alla provvisoria esecutività del provvedimento se la parte è assente alla mediazione.

No alla provvisoria esecutività del provvedimento se la parte è assente alla mediazione.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 26/06/2018

Entrambe le parti devono partecipare al procedimento di mediazione. Detto obbligo si desume dal disposto ex art. 8 co. 4 bis.
Per mancata partecipazione si deve intendere non solo l'assenza ma anche il rifiuto ingiustificato, trattandosi di condotte omissive equivalenti, in quanto idonee a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione.
Tale condotta omissiva o comunque non collaborativa può contrastare con l'interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo qual è la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

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