Tribunale di Palermo, sentenza del 29/06/2018
Seppur la massima ufficiale dell’ordinanza del 18 gennaio 2018 della Corte di Cassazione indirizza nel senso della obbligatorietà della mediazione in materia di revoca dell’amministratore di condominio, secondo il Tribunale di Palermo l’integrale lettura del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla correttezza della decisione di escludere la soggezione del giudizio di revoca dell’amministratore di condominio al procedimento di mediazione. Afferma il Supremo Collegio “ E’ vero infatti che l’art. 71 quater disp. att. c.c., (introdotto dalla L 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per le controversie in materia di condominio” ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, si intendono tra le altre, quelle degli artt., da 61 a 72 disp. att. c.c., (essendo l’art.. 64 disp. att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore). Per contro, l’art. 5, comma 4, lett.f (come sostituito dal D.L n. 69 deI 2013, conv. in L. n. 98 del 2013) del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.