Tribunale di Roma, sentenza del 10/12/2018
Ai sensi del comma 3 dell' art. 71 quater disp. att. cod. civ, l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione solo previa delibera assembleare.
La legge distingue chiaramente la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi (art. 1130,comma 1, n. 3, cod. civ. e art. 63 disp. att.) dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, richiedendo espressamente in quest'ultimo caso la delibera dell'assemblea.
La diversità di disciplina trova la sua ragion d'essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell'assemblea della proposta di mediazione (art. 71 quater, comma 5).
La legge distingue chiaramente la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi (art. 1130,comma 1, n. 3, cod. civ. e art. 63 disp. att.) dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, richiedendo espressamente in quest'ultimo caso la delibera dell'assemblea.
La diversità di disciplina trova la sua ragion d'essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell'assemblea della proposta di mediazione (art. 71 quater, comma 5).
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