Tribunale di Torino, sentenza del 04/10/2017
Tanto nell’opposizione a decreto ingiuntivo quanto nel giudizio d’appello il concetto di “improcedibilità della domanda giudiziale” espresso dall’articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010 consente, in assenza dell’esperimento del tentativo di mediazione, di dichiarare improcedibile la domanda di opposizione o l’impugnazione in appello.
Il mancato tentativo di mediazione non produce conseguenze negative sul precedente procedimento monitorio o grado di giudizio.
Come meglio evidenziato dal giudicante, avallare una diversa interpretazione dell’art 5 introdurrebbe nell’ordinamento un istituto fino ad ora sconosciuto ovvero quello della “improcedibilità postuma”.
Il mancato tentativo di mediazione non produce conseguenze negative sul precedente procedimento monitorio o grado di giudizio.
Come meglio evidenziato dal giudicante, avallare una diversa interpretazione dell’art 5 introdurrebbe nell’ordinamento un istituto fino ad ora sconosciuto ovvero quello della “improcedibilità postuma”.
Massimario
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