Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.6.2017
In materia di competenza territoriale dell’organismo di mediazione non può essere addossata agli utenti la verifica della operatività delle sedi che l’organismo dichiara di possedere sul territorio nazionale.
Importante è che l’organismo sia iscritto all’interno degli appositi registri tenuti dal Ministero e che sia presente, nel luogo in cui si trova il giudice competente per la decisione della controversia una sede, anche secondaria, dello stesso.
L’iscrizione della sede principale nel registro degli organismi tenuto dal ministero è garanzia sufficiente per ritenere lo stesso abilitato allo svolgimento delle operazioni inerenti la mediazione.
Importante è che l’organismo sia iscritto all’interno degli appositi registri tenuti dal Ministero e che sia presente, nel luogo in cui si trova il giudice competente per la decisione della controversia una sede, anche secondaria, dello stesso.
L’iscrizione della sede principale nel registro degli organismi tenuto dal ministero è garanzia sufficiente per ritenere lo stesso abilitato allo svolgimento delle operazioni inerenti la mediazione.
Massimario
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