Corte di Cassazione, sentenza n. 18068 del 05/07/2019
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore. "Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".
La parte, inoltre, può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante purchè quest'ultimo, anche qualora sia lo stesso difensore che la assiste in giudizio, sia dotato di una apposita procura sostanziale. Ciò in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
difensore. "Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".
La parte, inoltre, può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante purchè quest'ultimo, anche qualora sia lo stesso difensore che la assiste in giudizio, sia dotato di una apposita procura sostanziale. Ciò in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Per ciò che concerne la condizione di procedibilità la Suprema Corte ritiene che possa ritenersi realizzata qualora, al termine del primo incontro, una o entrambe le parti comunichino al mediatore la volontà di non procedere oltre con il tentativo di conciliazione.
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