Corte d'Appello di Genova, sentenza del 29/11/2018
Se tra le parti sono pendenti più procedimenti nella convocazione in mediazione deve essere chiaramente indicato a quale dei procedimenti il tentativo di conciliazione si riferisce. Ciò per evitare che alla parte non presente in mediazione venga applicata la sanzione ex art. 8 d.lgs.28/2010.
Nel caso di specie, stante la genericità della domanda di mediazione e del verbale del procedimento e non essendo possibile comprendere a quale delle controversie tra le parti si riferiva la procedura di mediazione, la Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile la sanzione ex. art. 8 dlgs 28/2010.
Nel caso di specie, stante la genericità della domanda di mediazione e del verbale del procedimento e non essendo possibile comprendere a quale delle controversie tra le parti si riferiva la procedura di mediazione, la Corte d'Appello ha ritenuto non applicabile la sanzione ex. art. 8 dlgs 28/2010.
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