Tribunale di Napoli, Sez. VI, 18.10.2024, sentenza n. 8893, giudice Giovanni Giordano
In una impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la liberazione del cortile condominiale da mezzi di trasporto vari, costituitosi in giudizio il Condominio unitamente ad altri condòmini quali interventori, eccepiva l'improcedibilità dell'azione proposta per mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità dell'impugnativa in quanto proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2°, cod. civ., l'infondatezza nel merito, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inidoneità del cortile alla sosta dei veicoli o, nel diverso caso di idoneità, per la regolamentazione giudiziale di detto utilizzo.
Constatato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, veniva concesso dal G.I. termine per la sua introduzione cui parte attrice provvedeva, ma il relativo procedimento si concludeva, seppure dopo alcuni incontri, con verbale negativo. All’udienza successiva i convenuti, nel costituirsi a mezzo di nuovo difensore, insistevano nell' eccezione di improcedibilità della domanda.
La domanda viene dichiarata improcedibile stante l’assenza personale degli attori ai due incontri di mediazione e la presenza del difensore in virtù della procura ad litem. Il giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 27.03.2019 n. 8473; Cass. Civ. 18068/2019; Cass. Civ. 23002/2019) e di merito (Tribunale di Milano, sentenza del 11.02.2020; Tribunale di Treviso, sentenza del 18.06.2020; Corte di Appello di L'Aquila, sentenza del 15.07.2021; Tribunale di Torino, sentenza n. 3922 del 12.08.2019; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3227 del 29.09.2020; Tribunale di Caltagirone, sentenza n. 459 del 17.11.2021; Tribunale di Foggia, sentenza del 28.12.2021; Tribunale di Palmi, sentenza del 29.12.2021) e ritiene non assolta la condizione di procedibilità “per la mancata personale partecipazione degli attori agli incontri di mediazione e non avendo essi rilasciato al proprio delegato/difensore idonea procura speciale attributiva di poteri sostanziali autenticata da pubblico ufficiale, non potendosi tale potere conferire con la procura ad litem ed autenticata dal difensore medesimo”.
Solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. Le spese vengono compensate.°
Constatato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, veniva concesso dal G.I. termine per la sua introduzione cui parte attrice provvedeva, ma il relativo procedimento si concludeva, seppure dopo alcuni incontri, con verbale negativo. All’udienza successiva i convenuti, nel costituirsi a mezzo di nuovo difensore, insistevano nell' eccezione di improcedibilità della domanda.
La domanda viene dichiarata improcedibile stante l’assenza personale degli attori ai due incontri di mediazione e la presenza del difensore in virtù della procura ad litem. Il giudice aderisce all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 27.03.2019 n. 8473; Cass. Civ. 18068/2019; Cass. Civ. 23002/2019) e di merito (Tribunale di Milano, sentenza del 11.02.2020; Tribunale di Treviso, sentenza del 18.06.2020; Corte di Appello di L'Aquila, sentenza del 15.07.2021; Tribunale di Torino, sentenza n. 3922 del 12.08.2019; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3227 del 29.09.2020; Tribunale di Caltagirone, sentenza n. 459 del 17.11.2021; Tribunale di Foggia, sentenza del 28.12.2021; Tribunale di Palmi, sentenza del 29.12.2021) e ritiene non assolta la condizione di procedibilità “per la mancata personale partecipazione degli attori agli incontri di mediazione e non avendo essi rilasciato al proprio delegato/difensore idonea procura speciale attributiva di poteri sostanziali autenticata da pubblico ufficiale, non potendosi tale potere conferire con la procura ad litem ed autenticata dal difensore medesimo”.
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