Tribunale di Pavia, ordinanza 09.3.2015
Il Giudice, dopo aver disposto il rinvio delle parti in mediazione, avvertendole della necessaria prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ove l'esperimento conciliativo sia negativo, può riconvocare le parti dinanzi a sé per valutare la sussistenza delle condizioni e sull’opportunità ex art. 1, co. 1, D.L. 132/14, convertito in L. 162/14, del trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, co. 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia.
Massimario
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