Tribunale Bologna - Giudice Dott. Marco D'Orazi - Sez. II, Sent. n. 96 del 14/01/2022.
Il caso de quo riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Entrambe le parti eccepivano l’improcedibilità del rito in virtù della mancata attivazione della mediazione.
A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto infondata tale eccezione e, di conseguenza, procedibile la domanda giudiziale, per i seguenti motivi:
Entrambe le parti eccepivano l’improcedibilità del rito in virtù della mancata attivazione della mediazione.
A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto infondata tale eccezione e, di conseguenza, procedibile la domanda giudiziale, per i seguenti motivi:
- la normativa stabilisce che non si debba procedere con la mediazione fino alla decisione sull’esecutorietà del decreto ingiuntivo e, pertanto, viene consentita la prosecuzione del giudizio senza mediazione fino alla prima udienza;
- è stata comunque espletata una mediazione prima del ricorso per decreto ingiuntivo, ma nel procedimento monitorio la parte opposta poteva anche prescindere dalla mediazione fino all’udienza in cui il Giudice ha deciso in ordine all’esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- la mediazione è stata comunque svolta, ma in quel momento non era affatto condizione di procedibilità, e la parte opposta avrebbe potuto semplicemente richiedere il decreto ingiuntivo;
- a seguito dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale al decreto, deve invece procedersi con la mediazione quale condizione di procedibilità;
- dopo la prima udienza si è svolto il primo incontro di mediazione;
- anche l’eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla parte opposta sulla base della mancata estensione della mediazione alla domanda riconvenzionale è infondata poiché tale procedimento ha lo scopo di deflazionare il carico giudiziario e per tale ragione, una volta che il processo è iniziato, non è necessario proporre tante mediazioni quante siano le domande (riconvenzionali o simili); in ogni caso, nella seconda mediazione espletata dopo la decisione in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state proposte tutte le domande e la mediazione è stata svolta sull'intero tema del decidere. *
Massimario
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