Tribunale di Belluno, sentenza 08.4.2016
Nel giudizio per la convalida di sfratto la parte intimata che non partecipa alla mediazione senza addurre alcuna valida giustificazione, è condannata dal giudice della causa al pagamento di una sanzione pecuniaria del valore pari a quella del contributo unificato della causa (art.8 comma 4 bis Decr. Legs. 28/2010).
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