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Sentenza

Può il giudice irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/10 prima della conclusione del processo?

Può il giudice irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/10 prima della conclusione del processo?

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Tribunale di Vasto, ordinanza del 12.12.2016

La decisione di non partecipare ad un incontro di mediazione deve necessariamente essere personale, consapevole, informata e soprattutto motivata.
Il rifiuto accompagnato da una comunicazione contenente le ragioni dello stesso ed inviata prima dell’espletamento del primo incontro è un atto di mera cortesia.
Dunque, la banca o qualsiasi altro soggetto tenuto a partecipare alla mediazione che annuncia la sua assenza per iscritto illustrandone le ragioni, tiene un comportamento contrario alle disposizioni di legge in quanto esprime un dissenso non consapevole e non informato.
Tale comunicazione, quindi, non consente alla parte di evitare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/10 con facoltà per il giudice di irrogarla anche prima della conclusione del processo.

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