Tribunale di Vasto, ordinanza del 12.12.2016
La decisione di non partecipare ad un incontro di mediazione deve necessariamente essere personale, consapevole, informata e soprattutto motivata.
Il rifiuto accompagnato da una comunicazione contenente le ragioni dello stesso ed inviata prima dell’espletamento del primo incontro è un atto di mera cortesia.
Dunque, la banca o qualsiasi altro soggetto tenuto a partecipare alla mediazione che annuncia la sua assenza per iscritto illustrandone le ragioni, tiene un comportamento contrario alle disposizioni di legge in quanto esprime un dissenso non consapevole e non informato.
Tale comunicazione, quindi, non consente alla parte di evitare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/10 con facoltà per il giudice di irrogarla anche prima della conclusione del processo.
Il rifiuto accompagnato da una comunicazione contenente le ragioni dello stesso ed inviata prima dell’espletamento del primo incontro è un atto di mera cortesia.
Dunque, la banca o qualsiasi altro soggetto tenuto a partecipare alla mediazione che annuncia la sua assenza per iscritto illustrandone le ragioni, tiene un comportamento contrario alle disposizioni di legge in quanto esprime un dissenso non consapevole e non informato.
Tale comunicazione, quindi, non consente alla parte di evitare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/10 con facoltà per il giudice di irrogarla anche prima della conclusione del processo.
Massimario
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