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Sentenza

Quando la lite coinvolge in parte anche diritti indisponibili, il giudice dispone la mediazione per le sole le pretese negoziabili.

Quando la lite coinvolge in parte anche diritti indisponibili, il giudice dispone la mediazione per le sole le pretese negoziabili.

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Tribunale di Milano, ordinanza 15.7.2015

In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio (peraltro) anche affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili (v. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781).
In tal caso, nello specifico, pur non trattandosi di mediazione d’ufficio, il Giudice ha fatto uso dei normali poteri ex art. art. 175 c.p.c., per sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda.

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