Tribunale di Trento, sentenza del 12/08/2019
Si può parlare di obbligatorietà della mediazione solo dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o dopo la sospensione dello stesso. L'art. 5 comma IV del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede, infatti, che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti al predetto obbligo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
Massimario
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