Cassazione civile Sez. VI - 1, 13.05.2021, ordinanza n. 12950
La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un cliente nei confronti di una banca per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Il cliente propone ricorso per Cassazione che viene accolto in quanto “Recentemente Sez. Unite con sentenza n. 19596 del 2020, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al soggetto sul quale grave l'onere di avviare l'esperimento della mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo processo ordinario di cognizione (rimesso alle Sezione Unite con ordinanza interlocutoria n. 18741 pubblicata in data 12 luglio 2019) ha statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
La sentenza impugnata viene dunque cassata in relazione al motivo accolto. Stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione la causa può essere decisa nel merito con la revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di giudizio a fronte del contrasto giurisprudenziale in materia ora definitivamente risolto.
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La sentenza impugnata viene dunque cassata in relazione al motivo accolto. Stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione la causa può essere decisa nel merito con la revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di giudizio a fronte del contrasto giurisprudenziale in materia ora definitivamente risolto.
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