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Sentenza

Risarcimento per errata iscrizione presso la centrale rischi: la mediazione non è obbligatoria

Risarcimento per errata iscrizione presso la centrale rischi: la mediazione non è obbligatoria

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Tribunale di Roma, sentenza del 12/06/2017.

È fondamentale, al fine di individuare l’obbligatorietà o meno della mediazione, prestare attenzione all’oggetto e alle motivazioni che accompagnano la domanda giudiziale.
Nel caso di specie il giudice ha respinto l’eccezione sollevata dalla Banca avente ad oggetto la richiesta di improcedibilità della domanda attorea per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione, basandosi sulla erronea qualificazione che l'istituto ha attribuito all'oggetto della controversia.
L'attore, infatti, ha correttamente qualificato la domanda come risarcimento del danno conseguente dalla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF e non, come erroneamente ritenuto la banca, come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali.
La domanda, così prospettata dall'attore, non attrae la controversia nella sfera dei contratti bancari e, di conseguenza, non deve ritenersi obbligatorio il tentativo di mediazione. 

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