Tribunale di Roma, sentenza del 20/07/2019
Quando la parte utilizza il diritto di azione o di difesa con fini dilatori è punibile ex. art. 96 c.p.c. comma 3.
La previsione contenuta all'interno di detto articolo interviene nel momento in cui la parte, al solo fine di dilatare la durata del processo e, conseguentemente, di aggravare il volume del contenzioso, ostacola il regolare svolgimento del procedimento dilatandone artificiosamente la durata.
È in quest'ottica, dunque, che si inserisce la punibilità ex. art. 96 c.p.c del soggetto che non partecipa alla mediazione opponendo un ingiustificato rifiuto.
La parte, infatti, scegliendo deliberatamente di non partecipare alla mediazione non dimostra apertura verso una conclusione anticipata del procedimento. Ciò, a maggior ragione, quando sia il giudice a spingere per una positiva conclusione del procedimento di mediazione.
La previsione contenuta all'interno di detto articolo interviene nel momento in cui la parte, al solo fine di dilatare la durata del processo e, conseguentemente, di aggravare il volume del contenzioso, ostacola il regolare svolgimento del procedimento dilatandone artificiosamente la durata.
È in quest'ottica, dunque, che si inserisce la punibilità ex. art. 96 c.p.c del soggetto che non partecipa alla mediazione opponendo un ingiustificato rifiuto.
La parte, infatti, scegliendo deliberatamente di non partecipare alla mediazione non dimostra apertura verso una conclusione anticipata del procedimento. Ciò, a maggior ragione, quando sia il giudice a spingere per una positiva conclusione del procedimento di mediazione.
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