Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019
Importante presa di posizione da parte della Corte di Cassazione in materia di rappresentanza della parte in mediazione.
Partendo dal presupposto che è sempre necessaria la comparizione delle parti assistite dal difensore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può giungere alla composizione degli opposti interessi dei partecipanti, gli Ermellini hanno precisato che sussiste, comunque, la possibilità per le stesse parti di farsi rappresentare durante gli incontri dinanzi al mediatore. Il rappresentante, purchè sia dotato di "apposita procura sostanziale" può essere anche il difensore della parte. Inoltre, quando una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata già al termine del primo incontro. Di contro «non costituisce idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro».
Partendo dal presupposto che è sempre necessaria la comparizione delle parti assistite dal difensore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può giungere alla composizione degli opposti interessi dei partecipanti, gli Ermellini hanno precisato che sussiste, comunque, la possibilità per le stesse parti di farsi rappresentare durante gli incontri dinanzi al mediatore. Il rappresentante, purchè sia dotato di "apposita procura sostanziale" può essere anche il difensore della parte. Inoltre, quando una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata già al termine del primo incontro. Di contro «non costituisce idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l'altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro».
Massimario
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.