Corte di Cassazione, ordinanza numero. 9204 del 20.05.2020
L’art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 puntualizza, tra le altre cose, che in materia di contratti bancari l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio. Di conseguenza, il corretto svolgimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel novero dei contratti bancari, però, non possono essere ricompresi gli assegni bancari. L’assegno, infatti, è uno strumento di pagamento che mantiene una propria autonomia sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale rispetto ad un contratto bancario.
La mediazione, dunque, non è obbligatoria se oggetto della controversia è un assegno bancario ma solo in presenza di un contratto bancario strettamente inteso.
Nel novero dei contratti bancari, però, non possono essere ricompresi gli assegni bancari. L’assegno, infatti, è uno strumento di pagamento che mantiene una propria autonomia sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale rispetto ad un contratto bancario.
La mediazione, dunque, non è obbligatoria se oggetto della controversia è un assegno bancario ma solo in presenza di un contratto bancario strettamente inteso.
Massimario
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