Tribunale di Ravenna, Sez. civile, 7.02.2022, sentenza n. 68, giudice Baronio
Se le parti raggiungono l’accordo conciliativo in materia di locazione, il giudice ritiene preclusa la possibilità di proseguire l’azione di risoluzione per inadempimento contrattuale e dichiara cessata la materia del contendere.
Il caso di specie è relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per morosità nel corso del quale le parti, rimesse in mediazione, avevano raggiunto, assistite dai propri difensori, un accordo conciliativo per l’integrale definizione della controversia che prevedeva il rilascio dell’immobile e un pagamento rateizzato a saldo e stralcio della morosità e degli oneri condominiali e l’abbandono dei giudizi. Pur avendo depositato in giudizio il verbale di conciliazione, la parte attrice insisteva comunque nella domanda introduttiva di risoluzione del contratto per inadempimento. Tale domanda viene rigettata.
In tema di mediazione obbligatoria, il verbale di conciliazione, redatto con l’assistenza dei rispettivi difensori ex art. 12 del D.lgs. n. 28 del 2010, ha piena efficacia esecutiva (cita Trib. Bari 07/09/2016 - Trib. Firenze 02/07/2015) e cristallizza la volontà conciliativa delle parti. Ne consegue che con la sottoscrizione del predetto verbale ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28 del 2010 cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo deflattivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria. Se così non avesse fatto si avrebbe una inammissibile duplicazione di un titolo esecutivo già esistente.°
Il caso di specie è relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per morosità nel corso del quale le parti, rimesse in mediazione, avevano raggiunto, assistite dai propri difensori, un accordo conciliativo per l’integrale definizione della controversia che prevedeva il rilascio dell’immobile e un pagamento rateizzato a saldo e stralcio della morosità e degli oneri condominiali e l’abbandono dei giudizi. Pur avendo depositato in giudizio il verbale di conciliazione, la parte attrice insisteva comunque nella domanda introduttiva di risoluzione del contratto per inadempimento. Tale domanda viene rigettata.
In tema di mediazione obbligatoria, il verbale di conciliazione, redatto con l’assistenza dei rispettivi difensori ex art. 12 del D.lgs. n. 28 del 2010, ha piena efficacia esecutiva (cita Trib. Bari 07/09/2016 - Trib. Firenze 02/07/2015) e cristallizza la volontà conciliativa delle parti. Ne consegue che con la sottoscrizione del predetto verbale ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28 del 2010 cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo deflattivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria. Se così non avesse fatto si avrebbe una inammissibile duplicazione di un titolo esecutivo già esistente.°
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