Tribunale di Verona, sentenza 12.11.2015
La condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto dall’art. 8 comma 5 d.lgs. 28/2010, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a fortiori quando, come nel caso della sentenza in commento, le loro posizioni non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa.
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