Tribunale di Bologna, sentenza 20.5.2015
Il Tribunale di Bologna, nella sezione giudicante in esame, in occasione della recente riunione ex art. 47 quater O.G. tenutasi in data 12 novembre 2014, ha preso posizione sulla parte cui è posto l'obbligo di instaurare il procedimento di mediazione nei procedimenti di ingiunzione, ritenendo che il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell’articolo 647 comma 1 c.p.c. .
Massimario
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