Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 18.4.2017
Quando la controversia investe questioni puramente tecniche o contabili come nel caso in commento (rideterminazione del conto corrente ordinario per interessi, spese e commissioni illegittimamente applicate), il giudice può disporre la mediazione delegata e invitare il mediatore a nominare un consulente iscritto presso l’Albo del Tribunale che dovrà attenersi ai quesiti già formulati dal giudice.
In tal modo, il mediatore potrà formulare una proposta sulla base della perizia e l’elaborato peritale potrà essere acquisito d’ufficio dal giudice nel caso le parti non addivenissero ad alcun accordo.
In tal modo, il mediatore potrà formulare una proposta sulla base della perizia e l’elaborato peritale potrà essere acquisito d’ufficio dal giudice nel caso le parti non addivenissero ad alcun accordo.
Massimario
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