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Sentenza

Tardiva l'eccezione di improcedibilità contenuta nella comparsa conclusionale

Tardiva l'eccezione di improcedibilità contenuta nella comparsa conclusionale

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Tribunale di Trapani, 21.03.2022, sentenza n. 280, giudice dott.ssa Daniela Galazzi

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il tribunale di Trapani ha accolto l’opposizione esercitata dal condomino (per asserita mancanza di prova dell’importo richiesto).
Parte opponente ha eccepito l’improcedibilità del procedimento di mediazione obbligatorio, in quanto l'amministratore del condominio non aveva ricevuto specifica autorizzazione dell'assemblea a parteciparvi. Tale eccezione viene fatta soltanto in sede di comparsa conclusionale e pertanto rigettata. Il Tribunale specifica che il condomino non aveva spiegato alcuna contestazione sulla legittimazione dell'amministratore né in sede di mediazione - che si è svolta per due incontri a seguito di richiesta di rinvio al primo incontro formulata dal difensore dell'opponente - né tantomeno nel corso del giudizio, se non, appunto in sede di comparsa conclusionale (dunque tardivamente).
L'opponente, infatti, deve eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione - a pena di decadenza - non oltre la prima udienza ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010.
Questa problematica sarà risolta dall’imminente riforma del processo civile in quanto l'articolo 5-ter dello schema di decreto legislativo denominato A.G. 407 dispone circa i poteri di mediazione dell'amministratore di condominio, in attuazione del criterio contenuto all’articolo 1, comma 4, lettera h), della legge delega. Sarà riconosciuta all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi; il verbale contenente l’accordo, se raggiunto, ovvero la proposta di conciliazione del mediatore devono successivamente essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che è l'organo che decide in ultima istanza. °
 

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