Tribunale di Avellino, sentenza del 28/01/2019
Nonostante l’art. 5 co. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 non lo sancisca espressamente, il termine di 15 g. previsto per l‘attivazione del procedimento di mediazione è un termine perentorio.
La perentorietà, infatti, può essere desunta anche in via interpretativa.
Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l'obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l'improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale.
La perentorietà, infatti, può essere desunta anche in via interpretativa.
Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l'obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l'improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale.
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