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Sentenza

Un condominio non può sottrarsi a quanto stabilito in un verbale di conciliazione giudiziale, avente forza di legge fra le parti, perché alcuni condomini recedono successivamente

Un condominio non può sottrarsi a quanto stabilito in un verbale di conciliazione giudiziale, avente forza di legge fra le parti, perché alcuni condomini recedono successivamente

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Tribunale di Taranto, 22.02.2022, sentenza n. 463, giudice Attanasio

La sentenza in materia condominiale ha ad oggetto il rapporto tra l'efficacia e la validita` delle delibere assembleari ed un verbale di conciliazione giudiziale. Pur non trattandosi di un accordo di conciliazione in mediazione ma di un atto ugualmente avente valore di contratto avente forza di legge tra le parti e titolo esecutivo, si ritiene interessante la sua disamina.
Nel caso di specie la società X conveniva il Condomino Y per il pagamento di una somma derivante da un verbale di conciliazione giudiziale. Il Condominio contestava l’esistenza del debito in quanto alcuni Condomini, successivamente alla sottoscrizione di tale atto, avevano ritenuto di recedere da esso.
Il Tribunale di Taranto  afferma che l'assemblea condominiale successiva “non poteva autoannullare la deliberazione (validamente) formatasi circa un anno prima ne´ quella successiva poteva ratificarne l'operato e disporre il recesso dalla transazione”.
Una simile lettura sarebbe in contrasto sia con il dettato dell'articolo 1137 Codice civile, con l'attitudine esecutiva delle delibere vincolanti per tutti i condo`mini sia con le regole poste dagli articoli 1372 -1373 Codice civile in ambito negoziale, che consentono il recesso unilaterale dal contratto (qual e` l'intesa transattiva) solo a determinate condizioni.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta dal condominio con condanna al pagamento delle competenze di lite.°
 

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